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LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI RADIOAMATORIALI

LEGGE 5 MARZO 1990, N. 46
 (NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI) 
D.P.R. 6 DICEMBRE 1991, N. 447

 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 46
IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI)
 

Articolo di IW8DIE

Da tempo noto che in rete packet circolano messaggi di richieste informative in materia di sicurezza antinfortunistica o meglio della fatidica legge 46/90 e come essa deve essere applicata per gli impianti radioamatoriali. Ho avuto numerosi scambi di messaggi in merito alla capacità giuridica del radioamatore, quale sperimentatore a scopo di istruzione individuale, e di essere esentato dagli obblighi della legge in questione. Ciò é parzialmente vero; infatti il radioamatore non disponendo di impianti fissi (cioè rigidamente connessi), ma bensì apparecchiature di tipo mobile (facilmente trasportabili) interconnesse mediante prese e spine sia tra di loro che con l'impianto elettrico domestico, rientrava già nella esclusione della legge e del relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. n. 447 del 6 dicembre 1991 (vedi legge 46/90 art. 12, comma 2 e D.P.R. n. 447/1991 art. 1, commi 3 e 4), non rientra nell'applicazione della legge, anzi ne e' esplicitamente escluso. Così non é per le antenne.
Per primo: la maggioranza delle antenne non ha di certo la caratteristica della facilità di trasporto, in quanto rigidamente ancorata alle strutture edili e con dimensioni notevoli.
Per secondo (ma principalmente per questo) essendo dei corpi metallici che si ergono al di sopra degli edifici, modificano le caratteristiche geometriche della struttura edile aumentando così la probabilità di rischio che l'edificio venga colpito da una scarica.
Per questo secondo motivo il Ministero P.T., a nome del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, ha confermato con nota del 9 settembre 1994 n. DCSR/6/6/AC "...la necessità di garantire una reale applicazione della norma CEI 81-1 (protezione di strutture contro i fulmini), qualora .........". Tale frase ha il senso di dire:"io chiudo un occhio su tutti gli impianti dei radioamatori, ma per le antenne,guardatevi le spalle...." Questo perché una qualunque circolare, anche se ministeriale, non ha la forza di poter modificare una legge, quando un determinato onere e' esplicitamente previsto dalla stessa legge, così come lo é per le antenne richiamate all'art. 1, comma 1, lettera b) della 46/90.
Ma tale reale applicazione, secondo l'attuale legislazione, la si ottiene solo con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge in oggetto (vedi legge 46/90 art. 1, comma 1, lettera b); art. 2; art. 6; art. 10; art. 9; nonché D.P.R. n. 447/1991 art. 1, comma 2; art. 4, comma 1, lettera d); art. 5).
Il radioamatore, non avendo un opportuno riconoscimento giuridico, (ci vuole una legge per averlo o un decreto), non e' abilitato alla progettazione ed alla installazione di opere che possono ridurre i livelli di sicurezza per i terzi (comprendendo anche i familiari del radioamatore) e pertanto deve servirsi della collaborazione di un professionista abilitato e di un installatore in possesso dei requisiti tecnico-professionali. Il radioamatore non ha ne' una competenza specifica ne' una base teorica che dimostri e/o giustifichi la sua competenza in materia di protezioni contro gli effetti delle scariche atmosferiche. La preparazione base minima, dal punto di vista tecnico, del radioamatore e' estremamente elementare e, ammesso che fosse presente nei programmi per il conseguimento della patente (che comunque non c'e' e non e' previsto dai programmi ministeriali), non sarebbe sufficiente a dare una competenza di così delicata importanza (con le scariche atmosferiche non si scherza, non e' assolutamente roba da dilettanti).
Detto questo, nel passato se cadeva un fulmine, ognuno giustificava il fatto, anche se vi erano danni alle persone, come fatto accidentale. Oggi, essendoci una legge che prescrive di adottare le misure di protezione, decade la giustificazione dell'accidentalità, anzi, nel non ottemperare alla disposizione, oltre alle sanzioni amministrative previste, in caso di incidente con lesioni alle persone, si determina il concetto di precostituzione di colpa penale punibile ai sensi del relativo Codice Penale, in relazione al danno provocato. E' quindi da chiarire che il progetto da elaborare non riguarda le antenne, ne i criteri di installazione per la ricetrasmissione dei segnali, come molti hanno interpretato la legge, ma bensì le protezioni da adottare sui sostegni e sui cavi di antenna al fine di garantire la protezione contro le scariche atmosferiche evitando il propagarsi di sovratensioni pericolose per le persone.
Tutto ciò non ha niente a che fare con i problemi connessi con il trasporto del segnale radio dall'RTX all'antenna e da questa nell'etere, problemi per i quali non si discute la competenza del radioamatore!!!! Tutto ciò, ripeto, e' connesso solo ed esclusivamente a garantire la sicurezza ai terzi contro fenomeni di origine esterna che possono colpire le antenne o i fabbricati!!!! Il contenuto della progettazione, redatto in conformità alla Norma CEI 81-1, dal libero professionista di cui all'art. 6 della legge 46/90 e' costituito di regola da:
Calcolo di verifica del livello di protezione contro le scariche atmosferiche: da tale calcolo, che é la base di tutta la progettazione, il progettista definisce i criteri di protezione da adottare, il risultato di tale calcolo viene confrontato con un altro valore stabilito quale limite ammissibile di probabilità di danno. Si possono ottenere tre casi:
Il valore di calcolo e' minore del valore limite, sia senza l'elevazione dell'antenna che con tale elevazione. In tal caso si collega semplicemente il sostegno all'impianto di protezione contro i contatti indiretti dell'edificio.
Il valore di calcolo e' minore del valore limite in assenza della elevazione dell'antenna, ma con questa il valore calcolato é uguale o maggiore del valore limite.
In tal caso il progettista deve prendere opportuni provvedimenti sul solo sostegno di antenna e sui cavi delle antenne.
Il valore di calcolo e' sempre maggiore del valore limite, sia con l'elevazione che senza dell'antenna. In tal caso il progettista deve prendere gli opportuni provvedimenti su tutto il fabbricato e sugli impianti interni all'edificio. Quale radioamatore e' in grado di verificare e stabilire quali sono i provvedimenti da adottare???? Nessuno che non abbia anche una competenza specifica che esula dall'ambito radioamatoriale !!!!
Relazione di progetto con i criteri di protezione adottati e scelta dei relativi materiali.
Schemi, disegni, planimetrie che completino le informazioni tecniche da dare all'installatore e che dovranno essere conservate da chi ha commissionato la progettazione. A tale documentazione si dovrà aggiungere la dichiarazione di conformità dell'installatore e la relazione dei materiali da questo utilizzati.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che leggeranno il presente testo e sperando di aver realizzato un aiuto per quei colleghi radioamatori che avevano la necessità di chiarimenti in merito. Sono a disposizione di chiunque abbia necessità di ulteriori notizie, basta contattarmi via packet al seguente indirizzo:

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