L'Autocertificazione
Con il D.P.R. 403/98 Regolamento di attuazione degli articoli 1-2-3- della Legge 127/97, l'amministrazione pubblica riconosce finalmente tutta l'autorità del cittadino: da ora in avanti con l'Autocertificazione non deve essere più autenticata, né soggetta bollo, e la firma in calce diventa una garanzia.
La Autocertificazione non ha limiti temporali di validità, è definitiva ed ha la stessa validità del certificato che sostituisce, ma e' utilizzabile esclusivamente nel rapporto con amministrazioni e gestori di servizi pubblici (ad es. le banche ed assicurazioni non sono tenuti ad accettarla).
L' autocertificazione non e' una novità; già con la legge 15/1968 il cittadino ha la possibilità di ottenere un certo numero di certificati ed atti semplicemente firmando una dichiarazione sostitutiva.
Questi sono:
- Luogo e Data di nascita
- Esistenza in vita
- Residenza
- Stato civile
- Morte del coniuge, genitore etc...
- Stato di famiglia
- Nascita del figlio
- Cittadinanza
- Godimento dei diritti politici
- Iscrizione in Albi o Elenchi tenuti dalla Amministrazione Pubblica
Con la legge 127/1997 e DPR 403/1198, si è allargata la possibilità di auto certificare altri stati, qualità e fatti, come:
- Titoli di studio
- Reddito
- Adempimento agli obblighi militari
- La qualità di rappresentante di persone giuridiche di tutore, curatore
- Assenza di condanne penali
- Numero di codice fiscale partita IVA
- Assolvimento obblighi contributivi
- Tutti i dati relativi allo stato civile
- Stato di casalinga, pensionato, disoccupazione
Altre novità sono da ricordare:
- La Autocertificazione può essere presentata da un'altra persona
- Può essere inviata via fax, o per posta
- Per i cittadini della UE, le modalità della Autocertificazione sono quelle stesse previste per i cittadini italiani
- E' possibile anche per chi non può o non sa firmare purché sia in grado di intendere e di volere. Basta che allo sportello l'impiegato accerti personalmente l'identità della persona che rende la dichiarazione ed indichi le cause dell'impedimento.
- L'esibizione di un documento do identità valido, in virtù dei dati che contiene, ha lo stesso valore dei corrispondenti certificati: basta depositare una fotocopia del documento non autenticata.
ATTI di NOTORIETA': la nuova legge estende i casi nei quali e' possibile utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Senza dover presentare ulteriore documentazione, possono essere attestati:
- Tutti gli altri fatti, stati e qualità personali conosciuti direttamente dal cittadino interessato e non elencati tra quelli auto certificabili
- La conformità della copia di una pubblicazione all'originale La documentazione non deve essere autenticata, ma solo firmata di fronte all'impiegato addetto, e può essere spedita via fax o per posta se accompagnate da una fotocopia del documento di identità.
Ma ATTENZIONE: i certificati sanitari, medici, veterinari, do origine, di conformità CE, di brevetti o marchi registrati non possono essere sostituiti dalla autocertificazione.
Non certifichiamo il falso, o non distraiamoci quando si auto certifica: le amministrazioni sono tenute ad effettuare controlli sulla verità degli scritti, e se scoperte dichiarazioni false saranno applicate sanzioni penali e decadranno i benefici ottenuti con il provvedimento per il quale si è dichiarato il falso.
Se hai chiarimenti da chiedere, invia in busta chiusa a:
Presidenza de Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica
UPEA, Corso Vittorio Emanuele 116, 00186 Roma
Oppure Dipartimento della Funzione Pubblica
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