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Radioamatori d'Italia: circolate! 
Libera circolazione delle stazioni radioamatoriali sul territorio  italiano.........e,
in mobile, nell'Europa della CEPT e d'oltremare!

 

Si potrebbe dire che "Parturient montes, nascetur ridiculus mus" (Partoriranno i monti e nascerà un misero topolino). Ma noi italiani ci accontentiamo sempre e continuiamo ad essere sudditi e non cittadini. Una circolare interpretativa di un DPR, che non avrebbe bisogno di interpretazioni, ci dice che anche noi radioamatori italiani possiamo trasferire le nostre stazioni (operanti su tutte le frequenze), senza più richiedere la preventiva autorizzazione agli Ispettorati territoriali del Ministero delle Comunicazioni. Questo era già chiaro nel DPR stesso. Anzi, nello stesso DPR 27 gennaio 2000, n. 64, è previsto molto di più: la possibilità di trasmettere in portatile ed in mobile. L'unica limitazione è data dalle disposizioni del... Codice della strada che vieta, a chi guida, l¹uso di apparati cellulari
senza il "viva-voce". La disposizione deve intendersi applicabile anche alle altre apparecchiature che impegnano le mani di chi guida e, quindi, anche all'uso di apparati radioamatoriali, siano essi in HF che VHF e superiori. Cercate di trovare nel DPR citato qualche indicazione che vieti l'uso in mobile ai cittadini dei Paesi aderenti alla CEPT (e per estensione ai cittadini dei Paesi non CEPT che hanno aderito alla Raccomandazione CEPT TR 61-01).
Sul numero di novembre di Radio Kit e di Radio Rivista è apparso l'articolo "Anno 2000: evento storico  E' arrivata la libera trasferibilità", a firma di Alessio Ortona - Presidente ARI.
Non è intenzione sollevare polemiche inutili e dannose per la categoria dei radioamatori (l'A.R.I. è anche la mia Associazione!), ma è parso opportuno esprimere la mia opinione, proprio perchè faccio parte della schiera dei  "bene informati" . Ed è vero (Grazie, Presidente!).
Ortona scrive:
A gennaio del 1990, con l'emanazione di una nuova legge che recepiva la Raccomandazione CEPT TR 61 - 01, veniva disposto il riconoscimento e l'armonizzazione delle licenze radioamatoriali di molti Paesi tra i quali quasi tutti quelli europei, per cui, a partire da quella data, ai radioamatori stranieri in visita in Italia, la nuova legge consentiva di utilizzare le loro apparecchiature sul nostro territorio senza alcuna formalità burocratica, ed analogamente i radioamatori italiani potevano recarsi all'estero senza problemi.
Tuttavia la norma, imponendo il rispetto dei regolamenti vigenti in ogni singolo Stato, limitava in Italia, secondo una restrittiva interpretazione ministeriale, questa sorta di libera trasferibilità e libero uso alle apparecchiature a quelle con frequenze superiori ai 144 MHz, mentre all'estero, già da tempo era consentito l'utilizzo di tutte le frequenze assegnate al Servizio di Amatore, addirittura in uso mobile.
Non è del tutto vero: la Raccomandazione CEPT TR 61-01, recepita in Italia con DM 1 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991, limitava l'uso in mobile solo alle apparecchiature funzionanti da 144 MHz e superiori, mentre  vietava l'uso delle bande inferiori a 144 MHz (le HF) con il veicolo in movimento.
Consentiva, perciò, la libera trasferibilità per tutte le apparecchiature radioamatoriali, indipendentemente dalla banda di funzionamento. Infatti, l'art. 5 del citato D.M. recita testualmente:
"I cittadini stranieri in possesso della licenza di radioamatore CEPT, sono  autorizzati per la durata dei loro soggiorni temporanei, all'uso della stazione di radioamatore su mezzo mobile, escluso quello aereo. Non è consentita l'utilizzazione della stazione su mezzo mobile in movimento operante sulle frequenze inferiori a 144 MHz."  Quindi su mezzo mobile NON in movimento: SI. Più chiaro di così....
Ortona prosegue:
Agli inizi di quest'anno, sempre in virtù di direttive scaturite a livello europeo, entrava in vigore una nuova legge, il DPR 27 gennaio 2000, n. 64, che consente la libera trasferibilità delle apparecchiature radioelettriche, ai "cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita o in transito in Italia". Con un successivo Decreto, emanato in data 17 aprile, venivano indicate le bande di frequenza utilizzabili dai radioamatori, in applicazione della precedente norma.
In pratica tale ultimo Decreto indicava tutte le bande di frequenza assegnate in Italia al Servizio d'Amatore, riportandone però talune in maniera errata, e l'errore più evidente in cui era incorso il legislatore consisteva nell'aver indicato la possibilità di utilizzo della banda dei 50 MHz, solo ai titolari di licenza CEPT di classe 1, che corrisponde alla nostra licenza ordinaria.
E' ben noto che ai possessori di licenza speciale è consentito l'impiego delle frequenze al di sopra dei 30 MHz e quindi, da tempo, i 50 MHz sono utilizzati anche da costoro, per cui quando la notizia si è diffusa, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del 17 aprile, sono giunte proteste a non finire da parte di possessori di licenza speciale che,
in forza di tale legge, si vedevano privati di un loro diritto.
Lo stesso Ministero, resosi conto delle inesattezze e degli errori di quel testo, in data 25 luglio 2000 emanava un successivo Decreto, per correggere gli svarioni riportati nel precedente.

Nota: il "Ministero, resosi conto delle inesattezze" ecc. Certamente al Ministero non si sono resi conto da sé, ma a seguito di una tempestiva segnalazione, ben precisa e circostanziata (accompagnata da una proposta di testo corretto), inviata al Ministro delle Comunicazioni,
Senatore Cardinale, in data 27 aprile 2000 (non dall'A.R.I.) e da un precisa e tempestiva segnalazione, oggetto di un articolo apparso su Radio Kit elettronica a pagina 62 del numero di giugno 2000.
Ortona scrive: "Ne consegue che i possessori di licenza speciale, secondo
tale più recente norma, possono continuare ad operare in banda 50 MHz, ovviamente con la limitazione di potenza che la loro licenza impone.
Sulla stessa Radio Kit, a pagina  81 del maggio 2000, a commento della banda dei 1830-1850 kHz, dei 50-51 MHz e dei 1240-1300 MHz, si affermava che non era prevista alcuna limitazione di potenza, se non quella della propria licenza.
Allora qualcuno gridò allo scandalo, ora, invece, si conviene che è proprio questa la corretta interpretazione.
........ e Ortona prosegue:
Con questa liberalizzazione l'Amministrazione italiana giunge ultima in coda a tutti i Paesi europei ed a molti altri che da tempo hanno consentito la libera trasferibilità, e ci toglie finalmente dalla umiliante condizione di inferiorità rispetto a tanti nostri colleghi, non certo per propria spontanea decisione, ma per rispettare impegni doverosamente assunti a
livello comunitario.
Al fine di eliminare dubbi interpretativi che potrebbero sorgere anche per effetto di notizie che probabilmente i soliti elementi "bene informati" si sentiranno in dovere di divulgare, la libera trasferibilità non significa possibilità di utilizzo su mezzo mobile, ma significa che gli apparati radioamatoriali possono essere liberamente trasportati ed utilizzati al di fuori del domicilio del titolare della licenza, senza preventiva autorizzazione, mentre l'impiego su mezzo mobile sarà consentito con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento.
La Raccomandazione CEPT TR 61 - 01 alla quale la legge fa riferimento chiarisce che le stazioni possono essere mobili o portatili: quelle mobili possono operare al di sopra dei 144 MHz, mentre quelli portatili possono funzionare anche con "collegamento provvisorio alla rete elettrica, per esempio in un hotel", senza però fornire alcuna indicazione relativa alla
potenza.
A nostro avviso, un moderno ricetrasmettitore con 100 watt di uscita, può essere considerato un apparato portatile e quindi utilizzato in occasione di un week-end in un hotel, in tenda, o in una roulotte, o addirittura in auto, sempreché la stessa sia parcheggiata e le apparecchiature non risultino installate in maniera permanente.
Appare chiara una contraddizione tra ".... la libera trasferibilità non significa possibilità di utilizzo su mezzo mobile, ma significa che gli apparati radioamatoriali possono essere liberamente trasportati ed utilizzati al di fuori del domicilio del titolare della licenza, senza
preventiva autorizzazione, mentre l'impiego su mezzo mobile sarà consentito con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento" e l'affermazione successiva "A nostro avviso, un moderno ricetrasmettitore con 100 watt di uscita, può essere considerato un apparato portatile e quindi utilizzato in occasione di un week-end in un hotel, in tenda, o in una roulotte, o addirittura in auto, sempreché la stessa sia parcheggiata e le apparecchiature non risultino installate in maniera permanente.
"E' strano come si parli di "A nostro avviso" (A. Ortona, Presidente
dell'ARI) e "si è dell'avviso che" (Il Direttore Generale - del Ministero delle Comunicazioni - Dott.ssa Arla Laura).
Ma perchè si parla per opinioni personali e non per interpretazione puntuale della legge? Nel primo caso, chi ha la licenza ordinaria di 3° classe può trasmettere, fuori del domicilio, fino a 300 W. 
Se poi sia conveniente "succhiare" 300 W dalla povera batteria della macchina, è un altro discorso...
Ora la D.G.C.A. (Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni) del Ministero delle Comunicazioni, con una Circolare interpretativa (SIC !) a firma del Direttore Generale Dott.ssa Arla Laura, intende LIMITARE ciò che un D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) così chiaramente sancisce:
L'articolo 1 del DPR 27 gennaio 2000, n. 64, recita testualmente "Detenzione ed uso delle apparecchiature radio portatili e veicolari
1. I cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita od in transito in Italia, possono detenere ed usare, nei modi e nelle bande di frequenze consentite, le apparecchiature radio, portatili o veicolari, trasmittenti o rice-trasmittenti, monomodo o multimodo, monobanda o multibanda, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) utilizzazione di servizi di telecomunicazioni autorizzati dall'Italia nelle bande di frequenze assegnate; omissis Desidero sottolineare il titolo dell'articolo 1 che non si presta ad interpretazioni limitative:
"Detenzione ed uso delle apparecchiature radio portatili e veicolari"
Non solo, ma nel testo è scritto, in maniera estremamente chiara, che:
"I cittadini appartenenti a Paesi della CEPT.... possono detenere ed usare, nei modi e nelle bande di frequenze consentite, le apparecchiature radio, portatili o veicolari, trasmittenti o rice-trasmittenti, monomodo o multimodo, monobanda o multibanda,.... nelle bande di frequenze assegnate".
Va inoltre notato che la normativa sulla libera trasferibilità è oggetto di un D.P.R. (27 gennaio 2000, n° 64). Nelle premesse allo stesso, vi è il DM 1 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991 che, appunto, recependo interamente la raccomandazione CEPT TR 61-01, vietava l'uso delle apparecchiature funzionanti su bande inferiori a 144 MHz, su veicoli in movimento. Si tratta quindi di un Decreto Ministeriale.
Il DPR n° 64 recepisce INTEGRALMENTE la raccomandazione CEPT e non pone
limiti di banda all'uso su veicoli in movimento. Una legge successiva (e si tratta di un DPR) modifica le norme precedenti se in contraddizione con la nuova norma (ius superveniens). D'altra parte, se il DPR avesse voluto porre o confermare la limitazione, l¹avrebbe detto (ubi lex voluit, dixit).
Le conclusioni: i Radioamatori italiani, in forza del D.P.R. 27 gennaio 2000, n° 64, possono liberamente  trasferire la propria stazione radio, operante su tutte le bande previste dal Piano Nazionale delle Radiofrequenze (D.M. 28-2-2000, Suppl. Ord. n° 45, pubblic. su G.U. n° 65 del 18-3-2000) e confermate dal D.M. 25 luglio 2000 (G.U. n° 180 del 3 agosto 2000).
Sono consentite le trasmissione con stazioni portali (/P) (altro domicilio, hotel, camping ecc.) o veicolari.
Sono consentite le trasmissioni con mezzo in movimento, nel rispetto delle norme del codice stradale che vieta la guida disagevole. 
Al pari dei cellulari, bisogna che, durante le trasmissioni in mobile (/M) sia usato il viva-voce (Vox), se ad operare è chi guida.
Se ad operare non è chi guida, le trasmissioni in mobile sono consentite sia su mezzo terrestre che nautico (Mobile Marittimo o /MM). Non è consentito l¹uso a bordo di aerei (Aeronautico Mobile o /AM).
Se il trasferimento è definitivo, bisogna, comunque, chiedere il cambio di indirizzo sulla Licenza.
Considerazione amarognola:
Ci si chiede se vi fosse proprio bisogno di un' interpretazione, per di più fortemente restrittiva, di una norma così chiara. 
Si ha l'impressione che vi sia un diffuso masochismo in chi chiede, per favore, ciò che spetta per diritto.
Bisogna sentirsi cittadini e non sudditi.
Mimmo Martinucci - IN3WWW -

Bibliografia citata:

  • DM 1 dicembre 1990, Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991Recepimento Raccomandazione CEPT TR 61-01.
  • DPR 27 gennaio 2000, n. 64, G.U. 23 marzo 2000, n° 69 Libera circolazione delle apparecchiature radio.
  • D.M. 28-2-2000, Suppl. Ord. n° 45, pubblic. su G.U. n° 65 del 18-3-2000 Piano Nazionale delle Radiofrequenze.
  • D.M. 25 luglio 2000, G.U. n° 180 del 3 agosto 2000 Elenco apparecchiature radio di libera circolazione

Ps. ... (ndr) ....   Grazie Mimmo

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