SITE SLOGAN

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Stampa PDF

ELENCO NORME DI LEGGI, DISPOSIZIONI MINISTERIALI, SENTENZE DI  CASSAZIONI   CHE REGOLANO IN MATERIA DI DIRITTO D'INSTALLAZIONE D'AEREO ESTERNO

 

- Regio Decreto 3 agosto 1928,n.2295 art. 78, 79 part. 3;
- Legge 6.5.1940 n.554 art. 1,2,3,11, e art. 179 R.D. 29.2.1936 n.645;
- Regio Decreto 11.12.1941 n.1555;
- Decreto Leg.  Luogotenenziale 5.5.1946 n.382 art. e 2 ultimo comma;
- Costituzione della Repubblica Italiana 27.12.1947 art. 21 (Gazzetta  Ufficiale n. 298, edizione straordinaria), entrata in vigore il 1 Gennaio 1948;
- Decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni
- Radio corriere  n.11-14 del 20 Marzo 1954;
- Corte di Cassazione a sezioni unite 4 Maggio 1960, sentenza n.1005;
- Cassazione seconda sezione civile, sentenza n. 2160 del  8 Luglio 1971
- Decreto del Presidente della Repubblica n.156 del 29.03.1973 art. 231-232-233 e 315-397, (Ed altri articoli dello stesso Codice PT..).  G.U. 3/5/1973 n.113;

Corte di Cassazione sezioni unite sentenza n.3728 del 22/10/76, In sede di regolamento preventivo di giurisdizione la questione di legittimità costituzionale di una norma sostanziale processuale e' ammissibile unicamente nei limiti in cui l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale si rifletta sulla determinazione della giurisdizione, e cioè conduca alla modificazione della consistenza della posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio. L'art. 1 della l.6 maggio 1940 n. 554, recante la disciplina dell'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche e che, per analogia, può essere applicata anche per le antenne destinate alla ricezione televisiva o al funzionamento di apparati radio-riceventi e trasmittenti da amatori con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di parecchi radiofonici (o televisivi, o radioriceventi e trasmittenti), appartenenti agli abitanti dello stabile o dell'appartamento stesso, configura a favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva un vero e proprio diritto soggettivo perfetto.
Tale diritto e' condizionato solo nei  riguardi  degli  interessi  generali, tal ché  le istallazioni  devono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'art.  78 del r.d.   3  agosto  1928  n.  2295, ma non mai nei confronti, dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita a imporre al titolare del  diritto  di  impianto  che  tali  istallazioni  non debbono impedire in alcun modo il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, ne arrecare danni alla proprietà medesima.  Conseguentemente, la  posizione  giuridica  di  chi  agisce  per il riconoscimento del diritto all'istallazione o di chi,  nel  resistere, pretende che l'impianto risponda ai requisiti di legge, e' tutelabile, per i  principi  generali  sui  limiti esterni  della giurisdizione ordinaria e per l'espressa previsione di cui al primo inciso del  capoverso  dell'art.   11  della  legge citata, dinanzi al giudice ordinario.

Consiglio di Stato, con decisione n.594 del 20/10/1988, l'installazione dell'antenna  di  una stazione radioelettrica non costituisce trasformazione del  territorio  comunale agli  effetti  delle leggi urbanistiche; pertanto, non necessita di concessione o autorizzazione  edilizia più di  quanto  ne  necessitino  le  antenne  televisive poste sui tetti delle case.
Ai sensi dell'art. 397 D.P.R.  29 marzo 1973 n. 156 l'Amministrazione  delle poste  e  telecomunicazioni  e'  competente  ad   autorizzare   l'istallazione  di stazioni  radioelettriche  ad  uso   privato e della relativa antenna  ed il comune  non  può sindacarne  le  dimensioni.

L'art.  1 della l. 6 maggio 1940 n. 554 - che sancisce il  diritto  del condomino  ad  installare  un'antenna  sul  terrazzo  comune o di proprietà altrui - si  applica  anche  all'esercizio  di  attività radiofonica in una unità immobiliare sita in un edificio condominiale.   Ed  infatti  siffatta attività,  anche se svolta da privati, non solo e' espressione di esercizio di impresa tesa  al  lucro,  ma  e'  altresì  strumento di esternazione del pensiero.  Il solo limite e' che la installazione non  deve  in  alcun  modo impedire  il  libero  uso  della  proprietà secondo la sua destinazione ne' arrecare danni alla proprietà  medesima  od  a terzi.  Tribunale Latina, 16 novembre 1992 Giur.  merito 1993, 945 nota (DE TILIA) 
Il locatore non e' responsabile nei confronti del condominio dei  danni che  il  conduttore  provochi  sulle  cose  comuni  per l'installazione o la manutenzione dell'antenna autonoma  destinata  alla  ricezione dei programmi radiotelevisivi (nella specie la  cassazione  ha  ritenuto  che  il  diritto personale  ed  autonomo  all'installazione  dell'antenna spetta all'abitante dell'appartamento   indipendentemente   dalla   qualità   di   condominio). 
Cassazione civile, sez.  II,  25  febbraio  1986  n. 1176, Giur.  it.  1987,I,1,133.

     Il diritto alla installazione,  nel lastrico  solare  di  un  edificio condominiale, di un'antenna autonoma, nonché al passaggio delle condutture, fili o qualsiasi  altro  impianto  occorrente  per  il  funzionamento  degli apparecchi  radioriceventi  e  televisivi, sia esso qualificato come diritto soggettivo  di  natura  personale  oppure  come  diritto  costituzionalmente protetto alla  libera  manifestazione  del  proprio  pensiero  e alla libera ricezione di quello altrui ex art.  21 cost., non incontra, nei rapporti tra privati, alcun altro limite oltre quello di ostacolare e  impedire  il  pari diritto  altrui  oppure  di  pregiudicare,  nel  caso  di  installazione  su proprietà  esclusiva  di  un singolo condomino, il diritto di proprietà di quest'ultimo, e nel caso di  installazione  su  parte comune, l'uso del bene comune da parte degli altri  condomini.   Cassazione  civile,  sez.   II,  6 novembre  1985  n.  5399, Giust.  civ.  1986, I,387 (nota).  Foro it.  1986, I,707.

     La delibera  dell'assemblea  condominiale  che  vieta  ad  un condomino l'installazione di una antenna  autonoma,  in  mancanza  di  un  pregiudizio concreto  all'uso  del  bene  comune, ma per il solo fatto della presenza di un'antenna centralizzata, e' giuridicamente nulla, con la conseguenza che il condomino leso  può'  fare  accertare  il  proprio diritto all'installazione anche oltre il termine di impugnazione di cui all'art.  1137 c.c., salvo che non  abbia  espresso  voto  favorevole  alla  formazione   della   delibera.
Cassazione  civile,  sez.   II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust.  civ.  1986, I,387 (nota).  Foro it.  1986, I,707.  Riv.  giur.  edilizia 1986, I,328.

     L'art.  1 della  l.  6  maggio  1940  n.  554,  con  lo stabilire che i proprietari di  uno  stabile  o  di  un  appartamento  non  possono  opporsi all'installazione  nella  loro  proprietà'  di  aerei  esterni  destinati al funzionamento di  apparecchi  radiofonici  appartenenti  agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone una servitù', ma  si  limita all'attribuzione  di  un  diritto,  a  favore degli abitanti dello stabile e  degli appartamenti,  all'installazione, e  quindi  anche  alla manutenzione degli impianti, pure contro la volontà' di altri abitanti.  Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in  virtù' della  detta  norma,  può'  esercitarlo  dipendentemente dalla qualità' di condomino, per  il  solo  fatto  di  abitare  nello  stabile  e  di essere o diventare utente radio-televisivo.  Conseguentemente, quando il locatario di un appartamento, nell'installare un'antenna  televisiva,  arrechi  danno  al tetto comune dell'edificio, legittimato dall'azione di risarcimento del danno   proposta   dal   condominio   e'  il  solo  locatario  e  non  anche  il  locatore proprietario dell'appartamento.   Cassazione  civile,  sez.  II, 25 febbraio 1986 n. 1176, Giust.  civ.  Mass.  1986, fasc.  2 

     Il  diritto  all'installazione  di  antenne  e  accessori  -  sia  esso configurabile come diritto soggettivo autonomo che  come  facoltà'  compresa nel  diritto  primario  all'informazione e diretta alla attuazione di questo (art.  21 cost.) - e' limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello  stabile,  e  dal divieto di menomare (in misura apprezzabile)  il  diritto  di  proprietà'  di  colui  che  deve  consentire l'installazione su  parte  del  proprio  immobile.   Pertanto,  qualora  sul terrazzo  di  uno  stabile  condominiale  sia installata (per volontà' della maggioranza  dei  condomini)   un'antenna   televisiva  centralizzata  e  un condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare un'antenna autonoma, l'assemblea dei condomini può' vietare tale seconda  installazione solo se la stessa pregiudichi l'uso del terrazzo da parte di altri condomini o  arrechi  comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni.  Al di  fuori  di tali ipotesi, una delibera a che vieti l'installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza  che il  condomino  leso  può' far accertare il proprio diritto all'installazione stessa, anche se abbia agito in  giudizio oltre i termini previsti dall'art. 1137 c.c.  o, essendo stato presente  all'assemblea,  senza  esprimere  voto favorevole  alla  delibera,  non  abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa.   Cassazione  civile, sez.  II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust.  civ.  Mass.  1985, fasc.  11.

     Gli  art.  232 e 397 D.P.R.  29 marzo 1973 n. 156, come anche l'art.  11. 6 maggio 1940 n.  554,  configurano come diritto soggettivo la situazione giuridica in base a  cui  gli  utenti  possono      attraversare  l'appartamento altrui,  anche locato a terzi, per l'installazione e manutenzione di  antenna televisiva.  Pretura Roma 13 giugno 1983, Temi romana 1983, 914.

     Il  diritto  di  installare  antenne  radio  e  televisive  su  beni di proprietà'  esclusiva   altrui,   da   parte   dell'abitante  dell'immobile, costituisce  una  facoltà'  che  attiene  all'esercizio  dell'ampio  diritto primario, riconosciuto dall'art.  21 cost., alla libera  manifestazione  del  pensiero,  attraverso  qualsiasi  mezzo  di  diffusione,  spettante  ad ogni cittadino, sia come  destinatario  delle ) manifestazioni  di pensiero altrui (diritto   all'informazione), comportante   l'installazione   di antenna  ricevente, sia come soggetto attivo  della manifestazione stessa  (diritto alla  diffusione),  comportante  l'installazione di  antenna  trasmittente: diritto  che,  nel  predetto  duplice aspetto, regolamentato dalla p.a., non incontra altro limite,  nei  rapporti  tra  privati,  se  non  quello di non ostacolare il pari diritto degli altri e di non pregiudicare l'esercizio  di diritti  di  altra natura quale quello di proprietà' con il libero godimento dell'immobile.  Cassazione  civile,  sez.   II,  16  dicembre  1983 n. 7418, Giust.  civ.  1984, I,682.   Foro  it.   1984,  I,415.   Giur.   it.   1984, I,1,1267.  Arch.  civ.
     Il  dovere  dei  comproprietari  o  coabitanti  di un fabbricato di non  opporsi  a  che  altro   comproprietario   o   coabitante,  in  qualità'  di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un'antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà' altrui o condominiale, nei limiti in cui cio' non si traduca in una  apprezzabile  menomazione  dei loro   diritti   o   della   loro   possibilità'  di  procedere  ad  analoga installazione, deve essere  riconosciuto,  anche  in  difetto di un'espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della  l.  6 maggio  1940  n. 554 e del D.P.R.  29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne  per  la  ricezione  radiotelevisiva,  tenuto  conto  che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell'installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua  facoltà'  compresa  nel  diritto  primario  alla  libera  manifestazione  del  proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'art.  21 cost., e che,  pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà' vanno riconosciuti anche nell'analogo caso delle  antenne  da  radioamatore.  Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust.  civ.  Mass.  1983, fasc.  11.

     L'art.  1 della legge n. 554 del 1960, recante la disciplina per  l'uso degli   aerei  esterni  per  le  audizioni  radiofoniche  -  secondo  cui  i proprietari di uno stabile non  possono opporsi  all'installazione di antenne esterne appartenenti a singoli abitanti a meno che impediscano il libero uso della  proprietà'  secondo  la  sua  destinazione  o  arrechino  danno  alla  proprietà' medesima o a terzi, salva la loro facoltà' di  fare  nel  proprio  stabile  qualsiasi lavoro d'innovazione, ancorché' cio' importi la rimozione  dell'antenna stessa senza  obbligo  d'indennità'  -  si applica per analogia alle antenne  trasmittenti  televisive  non  diverse  per  forma  da  quelle riceventi.   Tribunale  Roma  27  ottobre  1980,  Giur.   merito  1982, 321.  Conforme- Tribunale Roma 13 ottobre 1980, Riv.  giur.  edilizia 1982, I,245 (nota).

     L'art.  1 della l.  6  maggio  1940  n.  554, la quale disciplina l'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche e per analogia si  applica anche  per antenne destinate alla ricezione televisiva o al funzionamento di apparati radioriceventi i trasmittenti  da  amatori,  configura a favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva  un  vero  e  proprio  diritto soggettivo  perfetto.   Tale  diritto  risulta  pero'  condizionato solo nei riguardi degli interessi  generali,  tal che'  le installazioni devono essere eseguite in conformità' delle norme contenute nell'art.   78  del  r.d.   28 dicembre  1923  n. 2295, ma non mai nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si  limita  ad imporre ai titolari del diritto di impianto che tali installazioni non devono in alcun modo impedire il  libero uso  della  proprietà'  secondo la sua destinazione, ne' arrecare danni alla proprietà' medesima.  Cassazione penale, sez.   IV, 30 novembre 1980, Giust. pen.  1981, II, 348 (s.m.).

     Il diritto riconosciuto  dall'art.   1  l.  6  maggio  1940  n.  554  e dall'art.   232  del  t.u.   in  materia  postale  e  di  telecomunicazioni, approvato  con  D.P.R.   29  marzo  1973 n. 156 ad installare impianti aerei esterni destinati al funzionamento  di  apparecchi  radiofonici a favore del proprietario o dell'inquilino e la conseguente imposizione di  una  servitù'  coattiva  a danno del condominio e' esteso, in via analogica, all'ipotesi di impianti o antenne destinate  ad  irradiare trasmissioni via etere.  Pretura Roma 20 giugno 1979, Giur.  it.   1981,  I,2,212  (nota).

     La  domanda  del  conduttore   diretta   a  ottenere  la  condanna  del  locatore - proprietario a ricollocare nella sua sede l'antenna  televisiva  da questi  rimossa  per  l'esecuzione  di lavori non va qualificata come azione possessoria e decisa con  i  correlativi provvedimenti, sostanziandosi nella domanda di mero adempimento di un asserito obbligo legale derivante dalla l. 6 maggio 1940 n. 554.  Cassazione civile, sez.  II, 5 luglio 1979  n.  3844, Giust. civ. Mass. 1979, fasc

You are here: Sistemi di Antenna - Normativa Diritto all'istallazione

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information