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Radiogiurisprudenza
articolo di Radio Rivista febbraio 2000
Raimondo Alberto Linola - I8RAJ

Direttiva e traliccio non sono da abbattere
Vertenza conclusasi vittoriosamente
- Innanzi il T.A.R. Campania -

COSA fa un SWL dopo aver superato l'esame per la patente?

Chiede subito il rilascio della licenza e comincia a tirar su una direttiva sul tetto di casa con l'aiuto di altri OM. Poi, dormendo poco e strabiliando tutta la famiglia, comincia a collegare Paesi lontani e suggestivi.
Ma non succede solo questo... Alcuni abitanti dello stabile (ma anche di quelli adiacenti) mormorano, borbottano e s'interrogano su quell'antenna enorme, che la domenica passata è stata montata sul tetto senza che "quello lì" abbia chiesto il permesso!
L'amministratore del condominio (sollecitato da altri comproprietari) gli telefona ricevendo indicazioni che però non lo soddisfano per cui chiede notizie ad un  suo amico ragioniere che nulla sapendo gli suggerisce di rivolgersi ai VV.UU., che, a loro volta, lo indirizzano all'Ufficio Tecnico del Comune. E di lì iniziano le complicazioni.
Difatti dopo circa un mese un vigile urbano si reca a casa del radioamatore per raccogliere notizie sull'antenna (a cosa serve, le misure, il peso, ecc.) in quanto è stato fatto un "esposto" al Sindaco, alla Procura della Repubblica, alla Sovrintendenza ai Beni Ambientali (la zona dove abita l'OM è sottoposta a vincolo paesaggistico) ed al Comando dei Carabinieri, "esposto" che denuncia la mancanza dell'autorizzazione comunale, la pericolosità dell'antenna oltreché ostacolare la godibilità del panorama.
Il nostro novello OM assai preoccupato, indubbiamente meravigliato ed infastidito da tanto solerte interesse fornisce comunque tutte le indicazioni richieste e rilascia anche una fotocopia della licenza. Contemporaneamente però si consulta subito con un avvocato anch'egli radioamatore (dai 1966) poiché sembra che la cosa non debba finire lì. E tale ipotesi si manifesta purtroppo fondata poiché dopo un successivo  sopralluogo dei VV.UU., quale organo di P.G., al neo OM viene notificata un'ordinanza comunale per l'eliminazione dell'antenna entro dieci giorni, pena la rimozione in danno. Con tale provvedimento il Sindaco del Comune di Bacoli premettendo la tutela dell'interesse pubblico; le dimensioni dell'antenna che interessa una zona di interesse paesaggistico - ambientale sottoposta alla Legge 22/05/1939 n° 1497; che l'autorizzazione rilasciata dal Ministero P.T. non può considerarsi sostitutiva di  quanto necessario secondo la legge 1497/39; viste le leggi n°431/85, n° 47/85 e 149
ordina al Sig. Mario Pesce (al secolo IZ8DBJ)"procedere all'eliminazione dell'antenna montata su un pilone a sezione quadrata dotato di martinetto ed ancorato ad uno zoccolo di forma quadrata sul lastrico dell'immobile nel termine di 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza con l'avvertenza che in mancanza il Comune provvederà in danno all'eliminazione dell'opera".
Arrabbiatissimo ed a questo punto comprensibilmente molto preoccupato  IZ8DBJ affida la questione al proprio avvocato invitandolo a difenderlo sotto ogni aspetto. I8RAJ, dopo aver minuziosamente esaminato il caso e valutato di persona il luogo oggetto di causa, ritiene del tutto illegittima ed infondata l'ordinanza comunale  e provvede alla redazione del ricorso innanzi al T.A.R. Campania - Napoli per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza n° 126/99 del Comune di Bacoli per i seguenti sette motivi:
1) violazione ed erronea applicazione dell'ari 1 quinquies della legge 8 agosto 1985  n° 431 in relazione all'art. 10 della legge 28 febbraio 1985 n° 47.
2) Violazione e falsa applicazione della legge 29 giugno 1939 n° 1497 in relazione al  D.P.R. 5/8/1966 n°1214.
 3) Erronea e falsa applicazione della legge 28 giugno 1939  n° 1497 in relazione all'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n° 47.
4) Vizio di genericità, difetto di motivazione e disparità di trattamento in relazione all'art. 21 della  Costituzione - eccesso di potere.
5) Altra violazione e falsa applicazione delle leggi 1497/39 e 47/85 in relazione al D.P.R. n° 156 del 29 marzo 1973 e successive modificazioni. 6) Violazione della legge 6 maggio 1940 n° 554. 7) Violazione del D.M. 27 maggio 1974.
Ciascuna motivazione viene esaustivamente trattata avuto riguardo ai precedenti giurisprudenziali ed utilizzando, in punto di fatto, anche una corposa perizia giurata di un ingegnere corredata da numerose fotografie, rilievi planimetrici e quant'altro  utile. Fissata l'udienza di discussione della sospensiva questa viene tenuta il 24/11/99 ed in quella circostanza appare evidente come la difesa del Comune di Bacoli non offra nessun elemento che possa validamente contrastare le fondate argomentazioni del difensore di Mario Pesce. Con riferimento anche alle precedenti favorevoli decisioni del Consiglio di Stato al riguardo, viene quindi prospettata ai giudicanti l'effettiva fondatezza del danno grave ed irreparabile qualora i! ricorrente fosse costretto ad eliminare l'antenna (evidenziando in proposito anche i! "servizio" svolto dal socio nell'ambito dell'Ari R.E.) antenna che non può essere assimilata ad un'opera edilizia nemmeno in senso lato per cui l'inapplicabilità delle norme invocate dal Comune.
Nell'immediata successiva camera di consiglio la quarta sezione del T.A.R. per la Campania - Napoli ha quindi ritenuto effettivamente sussistere tutte le ragioni esposte dall'Avv. Lignota I8RAJ in favore di Mario Pesce IZ8DBJ per cui viene accolta la domanda incidentale di sospensione dell'ordinanza impugnata così smentendo tutti gli assunti (in fatto ed in diritto) de! Comune di Bacoli.
Se ne può quindi dedurre:
A) che l'antenna radioamatoriale, sebbene visibile dai luoghi circostanti ed ubicata in zona ricompresa nel Piano Territoriale Paesistico dell'Area dei Campi Flegrei, non comporta alterazione del territorio non avendo rilievo ambientale ed estetico e nemmeno comportando, l'installazione dell'antenna con il relativo supporto metallico.trasformazione del territorio;
 B) che non occorre l'autorizzazione comunale (men che mai la concessione edilizia) per l'installazione dell'antenna che non ha nemmeno comportato la modifica dell'aspetto esteriore dell'edificio sui quale è stata installata.
E' allora facile arguire che avere ragione non basta!Occorre tempestivamente,iligentemente, e puntualmente dimostrarlo.
Disgraziatamente gli amministratori pubblici di oggi hanno paura della loro ombra e quando la problematica loro prospettata è solo un po' più specialistica spesso si attengono alla letterale dizione di norme standardizzate senza sforzarsi di considerare i fatti con un'interpretazione appena più intelligente, agile, accorta ed aggiornata, cosa che eviterebbe il ricorso all'A.G. per ottenere il ripristino della legalità. Ma tant'è. Purtroppo

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